Sez. 1, Sentenza n. 11929 del 17/11/1995 (Rv. 494685 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Regione Campania - Delibera n. 667/84 - Concentrazione dei compiti di cassa in una sola U.S.L. per ciascuna provincia - Effetti - Successione di detta U.S.L. "capofila" nelle obbligazioni delle U.S.L. territorialmente competenti - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
In tema di pagamenti dei medicinali da parte delle unità sanitarie locali ai farmacisti, la Regione Campania non ha interferito con le proprie leggi (9 giugno 1980 n. 57, 11 novembre 1980 n. 63 e 11 dicembre 1980 n. 76) sul sistema di riparto funzionale delle singole unità, previsto dall'art. 14 della legge quadro nazionale (23 dicembre 1978 n. 833). In particolare, la delibera n. 667/84 emanata dalla Regione Campania "ai soli fini di omogeneità dei pagamenti" e ferma restando la competenza di ciascuna USL ad effettuare i controlli previsti, ha semplificato i pagamenti mediante concentrazione dei compiti di cassa in una sola USL per ciascuna provincia (la c.d. USL capofila), ma non ha determinato né l'indicazione vincolante della predetta USL come titolare dei rapporti con i terzi, né la successione della USL capofila nelle obbligazioni delle USL territorialmente competenti.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 09/06/1980 num. 57 CORTE COST., Legge Reg. Campania 11/11/1980 num. 63 CORTE COST., Legge Reg. Molise 11/12/1980 num. 76, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)