diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5178 del 12/05/1995 (Rv. 492228 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Regime antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 324 del 1993 - Crediti dei farmacisti - Pagamento - Obbligo di ciascuna U.S.L. "territoriale" - Regione - Opzione per un sistema di pagamento diretto da parte di una U.S.L. - "Capofila" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492228-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

In tema di crediti dei farmacisti, per assistenza farmaceutica prestata nell'ambito del servizio sanitario nazionale, la deliberazione, con la quale la Regione opti per un sistema di pagamento diretto dei farmacisti da parte di una U.S.L. cosiddetta "capofila" (al fine di assicurare un riscontro centralizzato dei dati e l'esatta liquidazione delle relative spettanze), opera esclusivamente sul piano interno ed organizzativo, non implica delegazione di pagamento, né espromissione, né accollo, né incide altrimenti sulle posizioni debitorie, le quali restano in via esclusiva a carico di ciascuna U.S.L. "territoriale". (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 324 del 1993, conv. nella legge 423 del 1993, che, con disposizione di carattere innovativo, ha previsto che, in caso di mancato pagamento delle indicate spettanze, debitore inadempiente e soggetto passivo dell'azione di pignoramento deve considerarsi l'U.S.L. "capofila" e non quelle "territoriali").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/08/1993 num. 324 CORTE COST., Legge 27/10/1993 num. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)