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Sez. 1, Sentenza n. 5177 del 12/05/1995 (Rv. 492226 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Azioni intentate da farmacisti per il pagamento dei medicinali, forniti agli assistiti del S.S.N. - Legittimazione passiva - Singole U.S.L. - Tenute ad erogare le prestazioni farmaceutiche - Spettanza - Autorità regionale - Accentramento dei fondi e degli adempimenti relativi ai pagamenti su una U.S.L. "capofila" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492226-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

Ai sensi dei principi informatori del servizio sanitario nazionale - nel cui ambito le unità sanitarie locali, che esercitano diffusamente sul territorio nazionale le funzioni relative alla tutela sanitaria dei cittadini, sono delineate come strutture operative degli enti pubblici territoriali, fornite di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile - e del d.P.R. 15 settembre 1979, disciplinante, ex art. 48 legge n. 833 del 1978, i rapporti delle strutture del S.S.N. con le farmacie devono ritenersi soggetti passivamente legittimati, riguardo alle azioni intentate da farmacisti per il pagamento dei medicinali forniti agli assistiti del S.S.N., le singole U.S.L. tenute ad erogare le prestazioni farmaceutiche, rimanendo escluso il coinvolgimento nei relativi rapporti delle Regioni, alle quali la legge riserva soltanto il compito di regolare, programmare, coordinare e controllare l'attività delle unità sanitarie locali. E sulla legittimazione delle singole U.S.L. non incide un provvedimento dell'autorità regionale - quale quello contenuto nella circolare n. 40 del 14 maggio 1982 dell'assessorato alla sanità della Regione Campania - che, ai fini di un'omogeneità nei pagamenti, accentri su una U.S.L. "capofila" i fondi relativi ad un gruppo di unità sanitarie locali e gli adempimenti relativi ai pagamenti a favore dei soggetti convenzionati, salva la competenza delle singole U.S.L. per i previsti controlli, in quanto mancano gli elementi costitutivi della delegazione amministrativa e degli istituti civilistici della delegazione di pagamento, dell'espromissione e dell'accollo (sentenza relativa a fattispecie integrata anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma decimo, del D.L. 27 agosto 1993 n. 324, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 423).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 15/09/1979, Decreto Legge 27/08/1993 num. 324 art. 1 com. 10 CORTE COST., Legge 27/10/1993 num. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)