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Sez. U, Sentenza n. 5896 del 01/07/1997 (Rv. 505632 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Azioni intentate da farmacisti o da loro mandatari per il pagamento dei medicinali forniti dalle U.S.L. - Legittimazione passiva -Spettanza - Alle singole U.S.L. - Provvedimenti dell'autorita regionale di accentramento dei fondi e degli adempimenti relativi ai pagamenti su una U.S.L. " capofila" - Irrilevanza - Convinzione ingenerata nei creditori da comportamenti delle usl "capofila" circa la propria legittimazione al pagamento - Rilevanza ai fini della legittimazione passiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505632-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

Riguardo alle azioni intentate dai farmacisti, o da loro mandatari, per il pagamento di medicinali forniti agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, qualora si tratti di obbligazioni sorte anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1 comma decimo del D.L. 27 agosto 1993, n.324, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n.423, la legittimazione passiva spetta esclusivamente alle singole USL tenute ad erogare le prestazioni farmaceutiche, senza che su detta legittimazione possano esplicare alcuna incidenza provvedimenti legislativi o amministrativi dell'autorità regionale, dovendo considerarsi principio generale nella materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, al cui rispetto le Regioni sono tenute a norma dell'art. 117 Cost., l'attribuzione alle unità sanitarie locali, operata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, di tutti i compiti del servizio stesso, ivi compreso quello dell'assistenza farmaceutica (come confermato anche dall'art. 4 del successivo D.L. 30 ottobre 1987, n.433, n.443, convertito in legge 29 dicembre 1987, n.531, che conferendo alle regioni il potere di disciplinare con propria legge i rapporti con le farmacie ha mantenuto ferma l'assunzione delle spese farmaceutiche nei bilanci delle singole U.S.L.) nell'espletamento del quale, come enti erogatori, le unità sanitarie locali provvedono ad effettuare i pagamenti dei medicinali a norma degli articoli 1 e 10 del d.P.r 15 settembre 1979 (che ha reso esecutivo ex art. 48 della cit. legge n. 833 l'accordo nazionale sulla disciplina dei rapporti con le farmacie), restando per contro affidato alle Regioni (ferme le funzioni amministrative proprie o delegate e quelle legislative nel rispetto dei principi generali delle leggi statali) il compito di frazionare fra le varie unità sanitarie locali, la quota del fondo nazionale di cui all'art. 51 della cit. legge 833, destinato al funzionamento del servizio. Pertanto, mentre deve ritenersi confermativa dei suddetti principi, la legge regionale Campania n. 9 giugno 1980, n. 57, laddove essa ribadisce che le U.S.L. sono la struttura operativa mediante la quale i comuni assolvono i compiti del Servizio Sanitario Nazionale e provvedono all'assistenza farmaceutica, e stabilisce le modalità di ripartizione del fondo nazionale di cui al cit. art. 51 della legge 833 del 1978, i provvedimenti amministrativi emessi in base a detta legge (come quelli contenuti nelle circolari n. 40 del 14 maggio 1982 e 3 gennaio 1983 n. 1 dell'assessorato alla Sanità della Regione Campania, e in successive delibere di Giunta in materia di erogazione di fondi alle unità sanitarie locali) i quali al fine di una migliore organizzazione dei finanziamenti accentrino in alcune U.S.L. (cosiddetto "capofila")le risorse finanziarie conferendo ad esse il compito di provvedere all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore degli aventi diritto, se interpretati, come necessario, in conformità della normativa applicativa, non configurano alcuna delegazione amministrativa in favore delle U.S.L. "capofila", difettando nella Regione, siccome estranea all'esecuzione del servizio di assistenza e al rapporto di convenzionamento fra U.S.L. e farmacie, il potere oggetto dell'ipotizzata delega, ma hanno il solo effetto di concentrare presso le dette U.S.L. meri compiti di cassa senza alcuna rilevanza esterna e senza quindi trasferire ad esse la legittimazione passiva della U.S.L. territorialmente competente, onde per i detti provvedimenti non si pongono problemi di disapplicazione da parte del giudice ordinario o di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, restando inoltre escluso che la legittimazione delle U.S.L. "capofila" possa essere affermata in base al principio dell'incolpevole affidamento dei creditori circa la loro qualità di legittimate al pagamento dei debiti delle U.S.L. territoriali, giacché l'apparenza rileva ai fini della individuazione del titolare di un diritto soggettivo ma non anche per fondare una pretesa di adempimento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 51, Decreto Legge 30/10/1987 num. 443 art. 4, Legge 29/12/1987 num. 531, DPR 15/09/1979 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1993 num. 324 art. 1 com. 10 CORTE COST., Legge 27/10/1993 num. 423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)