Sez. 2, Sentenza n. 2372 del 13/07/1972 (Rv. 359779 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - DIFETTO DI COLPA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI DOCUMENTO PERDUTO IN OCCASIONE D'UN TRASLOCO.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - DIFETTO DI COLPA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI DOCUMENTO PERDUTO IN OCCASIONE D'UN TRASLOCO.*
L'ipotesi contemplata nel numero 3 dell'art 2724 cod civ richiede la prova che il contraente abbia perduto senza sua colpa il documento scritto. Il difetto di colpa deve essere accertato attraverso la dimostrazione di un fatto positivo, concretantesi nella prova di aver usato, nella custodia del documento, la diligenza del buon padre di famiglia. (nella specie, e stata ritenuta prova di leggerezza l'aver affidato in occasione di un trasloco un documento importante contenuto in un plico di modeste proporzioni - poi andato smarrito - alla segretaria, impegnata anch'essa nelle operazioni di trasloco).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)