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Sez. 3, Sentenza n. 459 del 10/02/1968 (Rv. 331487 - 01)

SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - IN GENERE - MINIERE O CAVE - CONTRATTI DI ESCAVAZIONE - VARIA CONFIGURAZIONE - VENDITA - AFFITTO - POSSIBILITA DELL'ESAURIMENTO DELLA CAVA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA- DIVERSA INTENZIONE DELLE PARTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331487-01

SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - IN GENERE - MINIERE O CAVE - CONTRATTI DI ESCAVAZIONE - VARIA CONFIGURAZIONE - VENDITA - AFFITTO - POSSIBILITA DELL'ESAURIMENTO DELLA CAVA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA- DIVERSA INTENZIONE DELLE PARTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO- INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I contratti di diritto privato, aventi per oggetto lo sfruttamento di miniere o cave, possono assumere configurazioni giuridiche diverse, a seconda delle modalita e dell'intenzione dei contraenti essi possono concretare o una vendita immobiliare o una vendita mobiliare dei prodotti da estrarre, oppure una locazione in quest'ultima ipotesi, avendo essa per oggetto il godimento di una cosa produttiva, in quanto i prodotti estratti sono da considerarsi come frutti naturali del bene, il contratto assume la figura dell'affitto, secondo la nozione che di questa sottospecie della locazione viene data nell'art. 1615 cod. civ. la circostanza che, nel corso del rapporto, la cava possa esaurirsi non esclude la possibilita dell'affitto, ma importa solo, nel caso che tale eventualita si verifichi, la risoluzione del contratto ex art. 1256 e 1463 cod.civ., per sopravvenuta impossibilita della prestazione a meno che i contraenti non abbiano voluto stipulare una concessione ad esaurimento in tale ipotesi deve intendersi che si sia voluto alienare la cava, come bene a se stante, distinto dal suolo. Lo stabilire, nel caso concreto, che si tratti di una vendita o di una locazione, e demandato all'apprezzamento del giudice del merito, non suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita se non sotto il profilo del vizio logico o dell'errore di diritto. (Conf., nella prima parte, 306-68, massima n. 331242).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)