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Sez. 3, Sentenza n. 306 del 30/01/1968 (Rv. 331242 - 01)

SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - IN GENERE - MINIERE - CONTRATTI DI ESCAVAZIONE - VARIA CONFIGURAZIONE - VENDITA - AFFITTO - CRITERI DISTINTIVI.*
Stato
decisa il 1968-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331242-01

SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO - IN GENERE - MINIERE - CONTRATTI DI ESCAVAZIONE - VARIA CONFIGURAZIONE - VENDITA - AFFITTO - CRITERI DISTINTIVI.*

I contratti di escavazione delle miniere possono assumere diversi atteggiamenti e configurazioni a seconda dell'intenzione delle parti e del loro oggetto, e precisamente aderire ai tipi fondamentali della vendita o della locazione a seconda che, in conformita alla volonta contrattuale, oggetto del negozio sia stato considerato il giacimento minerario nella sua complessa stratificazione intesa in unita di superficie e di volume, ovvero il prodotto dell'estrazione ragguagliato a peso o misura, o infine il godimento temporaneo della cosa secondo la sua destinazione, con quel metodo di scavo che corrisponda a normale sfruttamento dietro corresponsione di un canone forfettario, eventualmente da corrispondersi anche se non si proceda all'estrazione. Nel primo caso si avra vendita di cava o miniera, nel secondo vendita dei prodotti di cava o miniera, e nel terzo locazione. (V. Sentenze nn. 1710-66, massima n.323342 682-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)