Sez. 3, Sentenza n. 6270 del 26/11/1980 (Rv. 410004 - 01)
MINIERE, CAVE E TORBIERE - LOCAZIONE - VENDITA - CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO AVENTI PER OGGETTO LO SFRUTTAMENTO DI MINIERE O DI CAVE - VENDITA IMMOBILIARE, VENDITA MOBILIARE O LOCAZIONE - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DELL'UNO O DELL'ALTRO CONTRATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
MINIERE, CAVE E TORBIERE - LOCAZIONE - VENDITA - CONTRATTI DI DIRITTO PRIVATO AVENTI PER OGGETTO LO SFRUTTAMENTO DI MINIERE O DI CAVE - VENDITA IMMOBILIARE, VENDITA MOBILIARE O LOCAZIONE - CONFIGURABILITA RISPETTIVA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DELL'UNO O DELL'ALTRO CONTRATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
I contratti di diritto privato aventi per oggetto lo sfruttamento di miniere o di cave possono assumere qualificazioni giuridiche diverse, e, precisamente, aderire ai tipi fondamentali della vendita immobiliare o della vendita mobiliare dei prodotti da estrarre oppure della locazione, a seconda che, in conformita della volonta dei contraenti desunta anche dalle modalita dell'atto, sia stato considerato oggetto del negozio il giacimento nella sua complessa stratificazione, intesa in unita di superficie e di volume, oppure il prodotto dell'estrazione, ragguagliato a peso o a misura, o, infine, il godimento temporaneo della cosa secondo la sua destinazione. L'accertamento, nel caso concreto, della natura del contratto stipulato dalle parti e demandato al giudice del merito ed e insindacabile in Sede di legittimita, ove sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e da errori giuridici. (nella specie, si e, in particolare, ritenuta la compatibilita con la natura di affitto del contratto, evidenziata dalla quasi totalita delle altre clausole, della clausola che prevedeva la possibilita di escavazione del materiale in quantita illimitata ed escludeva che l'eventuale esaurimento della cava costituisse motivo di risoluzione del contratto). (V 3054/77, mass n 386618; (V 1710/66, mass n 323342; (V 1573/65, mass n 312993; (V 682/61; (Conf 1460/73, mass n 364190, sulla prima parte; (Conf 459/68, mass n 331487; (Conf 306/68, mass n 331242).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)