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Sez. 1, Sentenza n. 21954 del 22/11/2004 (Rv. 578672 - 01)

PESCA - MARITTIMA - IN GENERE | Nozione di pesca marittima - Attività diretta in modo univoco alla pesca - Estensione.
Stato
decisa il 2004-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578672-01

PESCA - MARITTIMA - IN GENERE

L'ambito della condotta vietata dall'art. 1 della legge n. 963 del 1965 - a norma del quale è da considerare pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito - comprende non soltanto l'azione materiale attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari marini, ma anche quella preordinata a questo risultato, purchè connotata dai requisiti dell'idoneità e dell'univocità, secondo quanto dispone l'art. 56 cod.pen. in tema di delitto tentato.

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 art. 1, Cod. Proc. Pen. art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)