Sez. 1, Sentenza n. 13662 del 17/09/2003 (Rv. 566906 - 01)
PESCA - MARITTIMA - IN GENERE | Nozione di pesca marittima - Attività diretta in modo univoco alla pesca - Estensione.
PESCA - MARITTIMA - IN GENERE
L'ambito della condotta vietata dall'art. 1 della legge n. 963 del 1965 - a norma del quale è da considerare pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito - comprende non soltanto l'azione materiale attraverso la quale si compie la cattura degli esemplari marini, ma anche quella preordinata a questo risultato, purché connotata dai requisiti dell'idoneità e dell'univocità, secondo quanto dispone l'art. 56 cod. pen. in tema di delitto tentato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)