Sez. L, Sentenza n. 6092 del 22/11/1979 (Rv. 402806 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI UFFICIO - CONTRASTO TRA LE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO E QUELLE DEL CONSULENTE DI APPELLO - POTERI DEL GIUDICE - DISSENSO O ADESIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI UFFICIO - CONTRASTO TRA LE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE DI PRIMO GRADO E QUELLE DEL CONSULENTE DI APPELLO - POTERI DEL GIUDICE - DISSENSO O ADESIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice del merito non e vincolato al parere espresso dai consulenti tecnici di primo e secondo grado e puo seguire le conclusioni dell'uno o dell'altro, ovvero dissentire da quelle di entrambi, purche del suo dissenso o della sua adesione al parere di uno dei due consulenti di adeguata motivazione attraverso la enunciazione degli elementi di valutazione, nonche degli argomenti logici e giuridici che lo hanno condotto all'espresso convincimento. (V 5323/78, mass n 395090).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)