Sez. 2, Sentenza n. 2145 del 26/02/1998 (Rv. 513091 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Decisione adottata in difformità dalle conclusioni del consulente - Obbligo di compiuta motivazione - Sussistenza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO
Le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle, in sentenza, attraverso una loro valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti, altresì, idoneamente, congruamente e logicamente motivata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)