Sez. L, Sentenza n. 7217 del 05/09/1987 (Rv. 455332 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - PERMESSO OD ASPETTATIVA PER CURE IDROTERMALI AL DI FUORI DEL CONGEDO ORDINARIO E DELLE FERIE ANNUALI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - IN GENERE - PERMESSO OD ASPETTATIVA PER CURE IDROTERMALI AL DI FUORI DEL CONGEDO ORDINARIO E DELLE FERIE ANNUALI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SOPRAVVENIENZA DELL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Nel sistema della legge 11 novembre 1983 n. 638, il dipendente debitamente autorizzato (dall'organo e nei modi ivi, sub art. 13, indicati) a fruire di cure "idrotermali", al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, ha diritto alla retribuzione del correlativo periodo di permesso od aspettativa, atteso che il presupposto per la sua fruibilità (consistente in una accertata condizione di malattia che rende indispensabile quella terapia) prefigura un ciclo temporale di incapacità del prestatore d'opera al lavoro (che, se proseguito, potrebbe compromettere la sua guarigione od esporlo al rischio di un aggravamento) e quindi si risolve in una situazione patologica sostanzialmente equivalente al vero e proprio stato di malattia, impeditivo della prestazione lavorativa, per cui trova applicazione il trattamento retributivo ex art. 2110 cod. civ.. (Conf 49/87, mass n 449855; (Conf 7875/86, mass n 449814; (Conf 6336/86, mass n 448550).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)