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Sez. 6, Sentenza n. 775 del 28/02/1995 Cc. (dep. 02/06/1995) Rv. 201701 - 01

Misure di sicurezza - Patrimoniali | Confisca - In genere e in particolare quella prevista dall'art. 12 "sexies" decreto legge 7 agosto 1992 n. 306 - Natura giuridica - Misura di sicurezza patrimoniale - Pena accessoria o pena "sui generis" - Esclusione - Applicazione del principio di irretroattività - Esclusione - Applicazione della legge vigente al momento della decisione - Necessità - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
Stato
decisa il 1995-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201701-01

Misure di sicurezza - Patrimoniali

La confisca prevista dall'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 introdotta con il decreto legge 20 giugno 1994 n. 399, convertito con la legge 8 agosto 1994 n. 501, così come, in linea generale, la confisca prevista dall'art. 240 c.p., ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e non di pena "sui generis" o pena accessoria e perciò non si applica ad essa il principio di irretroattività proprio della pena, ma il principio della applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 c.p.. Per tale motivo è infondata ogni questione di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione perché l'art. 25 Cost. rinvia solo alle pene e non alle misure di sicurezza. Il ricorso alla confisca discende dalla pericolosità della detenzione al momento della decisione e perciò non ha senso parlare di retroattività con riferimento al fatto reato contestato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1994 num. 399 CORTE COST., Legge 08/08/1994 num. 501 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)