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Sez. 6, Sentenza n. 11006 del 20/01/2010 Cc. (dep. 22/03/2010) Rv. 246682 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Ambito di applicazione - Principio di irretroattività - Operatività - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246682-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

Le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, possono essere applicate anche quando siano previste da una legge successiva al sorgere della pericolosità sociale, in quanto le stesse non presuppongono uno specifico fatto di reato, ma riguardano uno stato di pericolosità attuale cui la legge intende porre rimedio. (Fattispecie relativa alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del sequestro dei beni, in cui la S.C. ha ritenuto applicabile, nei confronti dei soggetti compresi nelle categorie di persone pericolose contemplate ai nn. 1 e 2 dell'art. 1 L. n. 1423 del 1956, lo "ius superveniens" rappresentato dal disposto di cui all'artt. 11-ter L. 24 luglio 2008, n. 125).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/05/1975 num. 152 art. 19 CORTE COST., Legge 19/03/1990 num. 55 art. 14 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 art. 11 ter, Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)