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Sez. 6, Sentenza n. 25096 del 06/03/2009 Cc. (dep. 16/06/2009) Rv. 244355 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12 sexies L. n. 306 del 1992 - Principio di irretroattività - Applicabilità ai reati contro la P.A. commessi prima della modifica introdotta dalla L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244355-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, così come modificata dall'art. 1, comma 220, lett. a), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, ed è pertanto applicabile anche ai reati contro la P.A. commessi nel tempo in cui tale ipotesi di confisca non era prevista dalla legge, non operando il principio di irretroattività della legge penale, ma quello dell'applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 cod. pen. (Fattispecie relativa ad un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies di beni immobili dell'imputato, con riferimento ai reati di associazione per delinquere e corruzione continuata di pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia municipale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Costituzione art. 25, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 220 lett. A CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)