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Sez. 3, Sentenza n. 8578 del 28/05/1998 Ud. (dep. 24/07/1998) Rv. 211676 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 - Sostituzione della pena detentiva - Ammissibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211676-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di tutela delle bellezze naturali, ove risulti violato l'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431, non è ammissibile la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. L'art. 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689 stabilisce infatti che le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, e poiché il nostro sistema positivo ha adottato una concezione ampia della materia urbanistica, coincidente con l'assetto complessivo del territorio, la tutela dell'ambiente rientra a pieno titolo nella materia urbanistica.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)