Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 20/03/2001 Ud. (dep. 20/04/2001) Rv. 219512 - 01
ACQUE | Testo unico sulle opere idrauliche - Reato di cui all'art. 96 R.D. n. 523 del 1904 - Costruzione di manufatto a distanza non legale dall'argine di un corso d'acqua - Conversione della pena detentiva in pecuniaria - Legittimità - Sussistenza - Fondamento.
ACQUE
Il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi, posto dall'ultimo comma dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo il quale la sostituzione non opera in materia edilizia ed urbanistica quando la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria, pur in presenza di una concezione ampia della materia urbanistica coincidente con l'assetto complessivo del territorio, non ricomprende il testo unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904 n. 253, stante la specifica finalità di tale disposizione, tesa a consentire la disponibilità di una idonea fascia libera per intervenire sugli argini in caso di esondazione dei corsi d'acqua.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/07/1904 num. 523 art. 96 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)