Sez. 3, Sentenza n. 253 del 13/01/1996 (Rv. 495377 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Coltivatore diretto - Nozione - Requisiti - Soddisfazione diretta dei bisogni di natura alimentare - Efficacia discriminante - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Nessuno dei parametri legali alla cui stregua va individuata la nozione di coltivatore diretto (che si ricollega fondamentalmente al tipo di attività svolta ed al rapporto fra il lavoro proprio e familiare da un lato e quello di altri lavoratori dall'altro, con le correzioni ed integrazioni apportate a tali criteri dalla legge 26 maggio 1965 n. 590 e dalle altre in materia)attribuisce efficacia discriminante, fra le attività agricole come definite dall'art. 2135 cod. civ., a quelle che servono alla soddisfazione diretta dei bisogni di natura alimentare del coltivatore rispetto a quelle che gli forniscono soltanto un reddito.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)