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Sez. 3, Sentenza n. 23628 del 20/12/2004 (Rv. 579553 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Affittuario coltivatore diretto - Principio della retribuzione sufficiente - Art. 36 Cost. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579553-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

La norma di cui all'art. 36, 1 co., Cost. (secondo cui "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa") non si applica agli affittuari coltivatori diretti, che ai sensi dell'art. 2083 cod. civ. sono piccoli imprenditori; nè, d'altro canto, è dato ravvisare nel concedente il fondo rustico (diversamente da quanto si verificava nell'ora non più esistenti contratti associativi agrari) il "datore di lavoro" o colui che si appropria dei risultati dell'attività lavorativa manuale prestata dall'affittuario "lavoratore", configurandosi egli meramente quale proprietario di uno degli elementi dell'azienda di cui l'affittuario "imprenditore agricolo" (a norma dell'art. 2135 cod. civ.) si avvale per l'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, Costituzione art. 36, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)