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Sez. 2, Sentenza n. 8609 del 29/08/1998 (Rv. 518489 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) | Spoglio o turbativa del possesso di una servitù di passaggio - Azioni possessorie - Esperibilità - Condizioni ex art. 1066 cod.civ..
Stato
decisa il 1998-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518489-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI)

In tema di servitù prediali (nella specie, servitù di passaggio), la norma di cui all'art. 1066 cod. civ. (secondo la quale, nelle questioni di possesso delle servitù, si ha riguardo "alla pratica dell'anno antecedente"), consente al proprietario del fondo dominante di agire in possessoria per il ripristino della situazione preesistente alla turbativa od allo spoglio, onde ottenere il ripristino dello "status quo ante", con esclusivo riferimento ai limiti qualitativi e quantitativi del precedente possesso, ed avuto riguardo alla relativa pratica esercitata nell'anno precedente, e non anche di pretendere la instaurazione di situazioni più favorevoli rispetto a quelle precedenti la turbativa o lo spoglio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1066

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)