diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2628 del 26/04/1984 (Rv. 434640 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO DELLA SERVITÙ - DISPOSTA CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLO ANNO PRECEDENTE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434640-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - IN GENERE - REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO DELLA SERVITÙ - DISPOSTA CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLO ANNO PRECEDENTE - LEGITTIMITÀ.*

In tema di tutela possessoria di servitù la reintegrazione di questa è legittimamente disposta in riferimento alle modalità di Esercizio nell'anno precedente, ancorché sia stata richiesta nei limiti del pregresso Esercizio, atteso che nelle questioni di possesso delle servitù trova applicazione la normativa dell'art. 1066 cod. civ., secondo cui, per determinare la misura e le modalità dell'Esercizio, bisogna avere riguardo alla pratica dell'anno precedente ovvero dell'ultimo godimento, qualora si tratti di servitù esercitate a intervalli maggiori di un anno. (V 2109/80, mass n 405763; (V 651/80, mass n 404062).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1066, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)