Sez. 2, Sentenza n. 10581 del 10/12/1994 (Rv. 489127 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - CONFORMITÀ AL POSSESSO | Riferimento alla pratica dell'anno antecedente - Nozione - Atto occasionale incoerente con lo stato dei luoghi - Pratica ex art. 1066 c.c. - Configurabilità - Esclusione.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - CONFORMITÀ AL POSSESSO
In materia di servitù il riferimento alla pratica dell'anno antecedente ai sensi dell'art. 1066 cod. civ. va inteso quale criterio per la determinazione della situazione possessoria tutelabile, ove non sia contestata l'esistenza di un potere di fatto corrispondente alla servitù, ma non vi è accordo intorno al contenuto di esso, dovendo ricavarsi l'estensione e le modalità del possesso dal modo in cui si è concretizzata la pratica annuale, attraverso atti di possesso che anche se intermittenti, possano considerarsi "continui" a norma dell'art. 1170 cod. civ.. Non costituisce, pertanto, "pratica", nel senso voluto dall'art. 1066 un atto occasionale, incoerente con lo stato dei luoghi, quale il passaggio esercitato "una tantum" sul fondo del vicino con un mezzo esorbitante i limiti del percorso, si da recare danno alla proprietà del vicino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1066, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)