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Sez. 2, Sentenza n. 16956 del 29/11/2002 (Rv. 558823 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO DELLA TUTELA - SERVITÙ | Relazione di fatto fra il ricorrente ed il fondo asserito servente - Qualificazione - Pratica dell'anno precedente al preteso spoglio - Insufficienza - Intera relazione di fatto come sviluppatasi nel tempo - Valutazione - Necessità - Regola dell'art. 1066 cod. civ. - Portata.
Stato
decisa il 2002-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558823-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - OGGETTO DELLA TUTELA - SERVITÙ

Ai fini della tutela del possesso di una servitù, per accertare e qualificare la relazione di fatto instauratasi fra il ricorrente ed il fondo che si assume servente non è sufficiente avere riguardo alla pratica dell'anno precedente al preteso spoglio (o alla turbativa), dovendosi valutare l'intera relazione di fatto, così come si è sviluppata nel tempo. La regola, posta dall'art. 1066 cod. civ., secondo la quale occorre avere riguardo alla pratica dell'anno antecedente, infatti, indica solo i criteri che devono essere seguiti per risolvere le controversie relative alla misura e alle modalità del possesso delle servitù, ma non stabilisce che per qualificare come possesso la relazione di fatto col fondo che si assume come servente occorra riferirsi solo alle manifestazioni di detta relazione nell'anno precedente al preteso spoglio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1066, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)