Sez. 2, Sentenza n. 1817 del 10/06/1968 (Rv. 333742 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - RIMBORSO SPESE - CONTEGGIO NELLA RETRIBUZIONE - POSSIBILITA - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - RIMBORSO SPESE - CONTEGGIO NELLA RETRIBUZIONE - POSSIBILITA - LIMITI.*
L'art 27 del tu delle norme sugli assegni familiari (approvato con DPR 30 maggio 1955, n 797) stabilisce al secondo comma che -agli effetti del calcolo del contributo, per retribuzione S'intende tutto cio che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, direttamente dal datore di lavoro per compenso dell'opera prestata-, e, in Sede di esemplificazione degli emolumenti computabili nella retribuzione, ai fini contributivi, stabilisce al n.8 della lettera a) che deve computarsi -la diaria o la indennita di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 40 per cento del loro ammontare, esclusi sempre i rimborsi a pie di lista come ogni altro compenso o somma qualsiasi che abbia carattere di rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro-. Dal coordinamento di tali Disposizioni si evince che va computato nella retribuzione ai fini contributivi il rimborso spese, che concreti un elemento integrativo del compenso spettante al lavoratore per l'opera prestata, mentre ne va escluso quello, che concreti una restituzione di somme anticipate dal lavoratore, in occasione o nella esecuzione del lavoro, nello esclusivo interesse del datore di lavoro. Nel caso di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per il vitto e l'alloggio, ricorre la prima ipotesi - con la conseguente necessita di computare il rimborso nella retribuzione ai fini contributivi - quando si tratti di spese sostenute dal lavoratore nel luogo in cui ha Sede l'azienda o uno stabilimento di essa o comunque nel luogo di residenza da lui liberamente scelto ricorre invece la seconda ipotesi - con la conseguente necessita di non computare il rimborso nella retribuzione ai fini suindicati - quando si tratti di spese sostenute dal lavoratore fuori dei luoghi sopra indicati per esigenze di lavoro attinenti alla peculiare attivita imprenditoriale svolta dal datore di lavoro anche fuori della Sede della azienda o di uno stabilimento di essa.*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)