diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1455 del 17/05/1971 (Rv. 351748 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RIMBORSI A PIE DI LISTA E RIMBORSI FORFETTARI - NON COMPUTABILITA NELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE DALLA CONTRIBUZIONE - NATURA DELLE INDENNITA RELATIVE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351748-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RIMBORSI A PIE DI LISTA E RIMBORSI FORFETTARI - NON COMPUTABILITA NELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE DALLA CONTRIBUZIONE - NATURA DELLE INDENNITA RELATIVE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art 27 del DPR 30 maggio 1955, n 797 (tu sugli assegni familiari) distingue dalla indennita di trasferta (computabili per il quaranta per cento nella retribuzione) tanto i rimborsi a pie di lista quanto i rimborsi forfettari, non computabili nella retribuzione e quindi esclusi dalla contribuzionè rimborsi che per la loro natura, rappresentando unicamente una integrazione patrimoniale del lavoratore per spese dallo stesso sostenute per l'esecuzione ed in occasione di lavoro, non costituiscono retribuzione. E da ritenersi che l'art 27, terzo comma, non contiene una presunzione legale in forza della quale debba necessariamente per volonta legislativa ritenersi 'indennita di trasfertà, soggetta a contribuzione ogni somma corrisposta al lavoratore, in misura fissa, in occasione di trasferta. Considerata la ratio e lo spirito della norma che esclude dal concetto di retribuzione e quindi dell'assoggettabilita alla contribuzione i rimborsi a pie di lista e quelli forfettari, e da ritenersi che il legislatore abbia voluto limitare l'applicazione del contributo alle indennita di trasferta in senso proprio, cioe alla erogazione avente non soltanto lo scopo di rimborsare al prestatore d'opera le maggiori spese di vitto, viaggio e alloggio sostenute per il fatto di trasferirsi fuori Sede ma anche di compensare quel disagio morale e materiale che e dato dalla fatica degli spostamenti. E rimesso al giudice di merito l'accertamento relativo alla concreta natura di ciascuna indennita corrisposta in somma fissa, per stabilire se la stessa abbia natura meramente risarcitoria oppure, sia pure in parte, retributiva e per detta parte assoggettabile a contribuzione. (V 1817'68, mass n 333742).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)