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Sez. L, Sentenza n. 3185 del 26/10/1974 (Rv. 371680 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - RIMBORSO DI SPESE - INDENNITA DI VITTO E ALLOGGIO - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371680-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - RIMBORSO DI SPESE - INDENNITA DI VITTO E ALLOGGIO - COMPUTABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il concetto di erogazione eseguita a titolo di rimborso di spesa che non ha carattere retributivo e, non e, quindi, computabile, ai sensi dell'art 2121 cod civ, nell'indennita di anzianita, postula l'esistenza di una spesa effettuata dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro; mentre se l'erogazione e eseguita per soddisfare un'esigenza del prestatore d'opera, non puo parlarsi di rimborso, ma di un vero e proprio compenso che, pur non attenendo strettamente al valore economico del lavoro prestato, tuttavia concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze di vita del lavoratore e, pertanto, deve essere calcolato nella suddetta indennita. Sulla base di questo criterio, deve ritenersi che, nel caso di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per vitto ed alloggio, il rimborso stesso costituisce un elemento integrativo della retribuzione, computabile nell'indennita di anzianita, quando si tratti di spese effettuate dal dipendente nel luogo in cui ha Sede l'azienda o un suo stabilimento o, comunque, nel luogo di residenza da lui liberamente scelto. Viceversa, il rimborso concreta una restituzione di somme anticipate dal dipendente nello esclusivo interesse dell'imprenditore, e deve essere, quindi, escluso dal calcolo della cennata indennita, quando trattasi di spese sostenute dal lavoratore fuori dei suindicati luoghi, per esigenze di lavoro attinenti alla peculiare attivita imprenditoriale svolta anche fuori dell'azienda o di uno stabilimento di essa. (nella specie, e stato escluso che l'indennita di vitto ed alloggio erogata al dipendente durante i periodi in cui lo stesso lavorava in luoghi diversi dalla Sede dell'impresa cui era addetto, avesse carattere retributivo e fosse, quindi, computabile nell'indennita di anzianita) . (V 1156'69, mass n 339725; 1817'68, mass n 333742; (V 1739'68, mass n 333616; 2385'66, mass n 324624).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)