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Sez. L, Sentenza n. 1247 del 06/02/1987 (Rv. 450766 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - IMPEDIMENTO DERIVANTE DALLA MANCANZA D'UNA SENTENZA DI ACCERTAMENTO E QUANTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450766-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - IMPEDIMENTO DERIVANTE DALLA MANCANZA D'UNA SENTENZA DI ACCERTAMENTO E QUANTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE.*

La prescrizione (decennale) del diritto del lavoratore subordinato al risarcimento del danno per l'inadempimento da parte del datore di lavoro dell'Obbligo di contribuzione assicurativa inizia a decorrere nel momento di verificazione, per effetto del detto inadempimento, della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, restando irrilevante il diverso momento in cui sia maturata la prescrizione del credito contributivo; né la decorrenza della prescrizione della detta Azione risarcitoria (ex art. 2116 cod. civ.) è impedita dalla Mancanza di una sentenza contenente l'accertamento e la quantificazione della retribuzione spettante al lavoratore, atteso che il principio secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.) si riferisce alla sola possibilità legale e non anche a quella materiale - e meno ancora all'incuria del titolare, anche se dovuta alla mancata conoscenza della facoltà spettantegli -, di esercitare il diritto. (V 1445/85, mass n 439472; (V 562/84, mass n 432797; (V 159/84, mass n 432411; (Conf 1106/86, mass n 444609, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)