Sez. L, Sentenza n. 1001 del 05/02/1983 (Rv. 425771 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PER OMESSO O INCOMPLETO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PER OMESSO O INCOMPLETO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI - DECORRENZA.*
Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro, ove il lavoratore proponga nei confronti di quest'ultimo non l'Azione per la tutela della sua posizione assicurativa, bensì la distinta Azione per il risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., diretta ad ottenere la reintegrazione patrimoniale per il mancato conseguimento delle prestazioni previdenziali, la relativa prescrizione decorre dal verificarsi dell'evento lesivo e quindi dalla avvenuta perdita totale o parziale delle prestazioni stesse da parte del lavoratore. (Conf 4368/81, mass n 415059).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)