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Sez. 3, Sentenza n. 475 del 18/01/1983 (Rv. 425274 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PLURALITÀ DEI FONDI CONFINANTI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLO DI RISCATTO DA PARTE DEI RISPETTIVI PROPRIETARI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425274-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PLURALITÀ DEI FONDI CONFINANTI - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI QUELLO DI RISCATTO DA PARTE DEI RISPETTIVI PROPRIETARI - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Nell'ipotesi di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di fondi confinanti con quello offerto in vendita non può trovare applicazione, neppure in via analogica, la disciplina del nono comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, concernente ipotesi che si presentano diverse e così difettano di una eadem ratio. Conseguentemente la fattispecie va disciplinata a norma dell'art. 7, secondo comma, n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817, che prevede il diritto di prelazione a favore del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante e che, malgrado la sua formulazione al singolare, attribuisce a ciascuno dei confinanti un diritto di prelazione, ed un succedaneo diritto di riscatto, separato e distinto da quelli attribuiti agli altri, sì da aversi coesistenza di più diritti, separati e distinti, e cioè che non vanno necessariamente esercitati congiuntamente, ma possono esserlo individualmente e separatamente. (contra 5352/80, mass n 409226; (contra 3408/80, mass n 407230).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)