Sez. 3, Sentenza n. 3826 del 23/06/1982 (Rv. 421791 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ESTREMI - ESECUZIONE NELL'APPARTAMENTO DEL LOCATORE DI LAVORI SEMPLICI DI BREVE DURATA - STATO DI NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ESTREMI - ESECUZIONE NELL'APPARTAMENTO DEL LOCATORE DI LAVORI SEMPLICI DI BREVE DURATA - STATO DI NECESSITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La necessità del locatore di destinare l'immobile locato ad abitazione propria, prevista dall'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone) come causa di recesso del locatore medesimo dal contratto, pur dovendo intendersi in senso relativo, deve, tuttavia, sempre corrispondere ad uno stato di sofferenza e di disagio per il suddetto, tale da superare, per la sua intensità ed il suo protrarsi, i limiti della comune tollerabilità, situazione certamente non ricorrente quando devonsi eseguire nell'appartamento occupato dal locatore semplici riparazioni e modifiche o restauri non radicali (nella specie, apposizione di una nuova pavimentazione) che richiedono opere limitate a pochi giorni di lavoro. (V 2130/82, mass n 419997; (V 549/82, mass n 418262; (V 13/82, mass n 417699).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)