Sez. 3, Sentenza n. 549 del 27/01/1982 (Rv. 418262 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ EX ART. 59 N. 1 - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ EX ART. 59 N. 1 - NOZIONE.*
La necessità idonea, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), a consentire il recesso del locatore - per la quale non si richiedono i requisiti di urgenza ed improrogabilità occorrenti sotto il vigore dell'art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253 - deve, come per quest'ultima norma, essere intesa in senso, non assoluto, ma relativo e corrispondere ad una rilevante ed apprezzabile esigenza del soggetto per cui viene invocata. Pertanto, tale necessità è integrata dal serio proposito di destinare, entro breve margine di tempo, l'immobile locato alla prospettata utilizzazione (nella specie: studio professionale di un figlio del locatore). (V 5149/81, mass n 415941).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)