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Sez. 3, Sentenza n. 2130 del 06/04/1982 (Rv. 419997 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE AD ABITAZIONE PROPRIA L'APPARTAMENTO LOCATO - NOZIONE - OBBLIGO DI RILASCIO DI APPARTAMENTO, OTTENUTO A TITOLO DI COMODATO O DI OSPITALITÀ -INCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419997-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE AD ABITAZIONE PROPRIA L'APPARTAMENTO LOCATO - NOZIONE - OBBLIGO DI RILASCIO DI APPARTAMENTO, OTTENUTO A TITOLO DI COMODATO O DI OSPITALITÀ -INCLUSIONE - LIMITI.*

Ai fini del recesso dal contratto di locazione di immobile urbano, la necessità di destinare lo stesso ad abitazione propria o dei parenti in linea retta entro il secondo grado, prevista dallo art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, non differisce concettualmente dall'urgente ed improrogabile necessità di cui all'art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253, essendosi il legislatore riferito, in entrambi i casi, ad un concetto di necessità relativo e non assoluto, cioè all'esigenza attuale e concreta del locatore di disporre dell'immobile non solo quando, per circostanze verificatesi dopo la Costituzione del rapporto locatizio, egli sia venuto a trovarsi privo di alloggio, ma anche quando la situazione abitativa, per sopraggiunte apprezzabili circostanze, non possa più continuare allo stesso modo ovvero non sia più consona alle esigenze del proprio nucleo familiare. Con la conseguenza che sussiste tale situazione qualora il locatore, occupando un alloggio a titolo di comodato o di ospitalità, debba restituirlo al proprietario per sopravvenute esigenze di questo di disporne, sempreché non abbia determinato egli stesso l'insorgenza dello stato di necessità ovvero la richiesta di restituzione dell'immobile occupato non costituisca una maliziosa preordinazione al fine di mettere il comodatario nella condizione di addurre, quale locatore, la propria necessità di riottenere il proprio immobile locato. (V 1652/81, mass n 412319).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)