Sez. L, Sentenza n. 1388 del 18/03/1989 (Rv. 462221 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - RAPPORTO AVENTE AD OGGETTO UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI SUSCETTIBILE DI ESSERE SVOLTA SIA IN VIA SUBORDINATA, SIA IN VIA AUTONOMA - DEFINIZIONE DI AGENZIA CONTRATTUALMENTE DATA DALLE PARTI - RILEVANZA - SVOLGIMENTO PREGRESSO DELLA MEDESIMA ATTIVITÀ IN UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DI UN SOGGETTO IMPUGNATOSI A FAVORIRE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE DELL'AVIS.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - RAPPORTO AVENTE AD OGGETTO UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI SUSCETTIBILE DI ESSERE SVOLTA SIA IN VIA SUBORDINATA, SIA IN VIA AUTONOMA - DEFINIZIONE DI AGENZIA CONTRATTUALMENTE DATA DALLE PARTI - RILEVANZA - SVOLGIMENTO PREGRESSO DELLA MEDESIMA ATTIVITÀ IN UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - INFLUENZA - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE CONCERNENTE L'ATTIVITÀ DI UN SOGGETTO IMPUGNATOSI A FAVORIRE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE DELL'AVIS.*
Con riguardo ad un rapporto avente ad oggetto una prestazione di servizi suscettibile di essere svolta sia in via subordinata che in via autonoma, la definizione di Agenzia contrattualmente data dalle parti al rapporto medesimo non può essere svalutata col rilievo che la stessa attività abbia prima formato oggetto di un rapporto di lavoro subordinato fra le medesime parti, potendo pervenirsi ad una diversa qualificazione del rapporto solo ove si dimostri che la subordinazione si sia di fatto realizzata nello svolgimento del rapporto medesimo. (nella specie, concernente l'attività lavorativa di un soggetto impegnatosi a favorire la stipulazione di contratti di noleggio di autovetture dell'AVIS, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva affermato la natura subordinata del rapporto assegnando rilievo all'Obbligo di osservare un determinato orario di apertura e chiusura del punto di noleggio, ma svalutando sia la qualificazione contrattuale del rapporto come rapporto di Agenzia sia vari elementi indicativi dell'esistenza in capo al lavoratore di un'organizzazione imprenditoriale, come la sopportazione, da parte del medesimo, delle spese per l'affitto dei locali e per i compensi ai collaboratori nonché per l'Assicurazione ed il lavaggio delle vetture). (V 6284/87, mass n 454563; (V 4565/87, mass n 453245; (V 2011/87, mass n 451304).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)