Sez. L, Sentenza n. 1145 del 24/02/1986 (Rv. 444643 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - EFFETTI - IRREGOLARITÀ DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESTINZIONE ALL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - INSUSSISTENZA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - EFFETTI - IRREGOLARITÀ DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESTINZIONE ALL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - INSUSSISTENZA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
Nel nuovo rito del lavoro, secondo la disciplina introdotta dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, la Costituzione dell'appellante (come del resto quella dell'attore nel giudizio di primo grado) si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria che determina la instaurazione del rapporto processuale e, ove avvenuto nei termini di legge, impedisce il verificarsi della decadenza della impugnazione. Ne consegue che ogni eventuale irregolarità (o Mancanza) della notificazione del ricorso d'appello e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'atto di impugnazione, che si è già processualmente perfezionato con il deposito del relativo ricorso nei termini di legge in cancelleria, né può mai determinare l'inammissibilità del gravame; salvo lo Obbligo del giudice - il quale rilevi l'irregolarità (o la Mancanza) della notificazione - di indicarla all'appellante ex art. 421, primo comma cod. proc. civ., e di assegnare al medesimo, previa fissazione di altra udienza di discussione, un termine per provvedere alla rinnovazione della notificazione a norma dell'art. 291 cod. proc. civile. (Conf 1615/84, mass n 433693; (Conf 2789/82, mass n 420659).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)