Sez. L, Sentenza n. 2789 del 04/05/1982 (Rv. 420659 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - EFFETTI - IRREGOLARITÀ DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESTENSIONE ALL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - INSUSSISTENZA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - EFFETTI - IRREGOLARITÀ DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESTENSIONE ALL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - INSUSSISTENZA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
Nel rito del lavoro, la Costituzione dell'appellante (come quella dell'attore) si perfeziona con il deposito del ricorso nella cancelleria, che determina l'instaurazione del rapporto giuridico processuale e, ove avvenuta nel termine di legge, impedisce il verificarsi di ogni decadenza dell'impugnazione. Di conseguenza, la irregolarità della successiva notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'atto d'impugnazione, che si è perfezionato con il deposito del ricorso nel termine previsto, né determina la inammissibilità del gravame, salvo l'Obbligo del giudice, il quale rileva l'irregolarità di indicarla all'appellante, ai sensi dello art. 421, primo comma, cod. proc. civ., e di assegnare al medesimo, previa fissazione di una nuova udienza di discussione, un termine per provvedere alla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. (V 5054/79, mass n 401703; (V 2709/79, mass n 399031).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)