Sez. 3, Sentenza n. 161 del 05/01/2005 (Rv. 579169 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Decorrenza - Individuazione - Inizio dell'annata agraria - Riferimento alla previsione di cui all'art. 39 legge 203/1982 - Necessità - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO
In tema di contratti agrari, l'apparente contrasto fra l'art. 39 legge 203/1982, (secondo cui" ai fini della presente legge l'annata agraria ha inizio l'11 novembre") e l'art. 2 (a stregua del quale la durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto in corso decorre dall'entrata in vigore della legge, cioè dal 6 maggio 1982), va risolto privilegiando l'art.39, che ha portata di carattere generale, avendo voluto stabilire un termine unico per tutto il territorio nazionale con riferimento all'ambito di attività dell'annata agraria, che deve intendersi esteso non solo ai casi espressamente previsti ma a tutte le norme della legge 203/1982 e ai relativi effetti giacchè, quando la lettera della legge consente due interpretazioni, deve essere preferita quella che, da un lato, è conforme alla ratio della legge e, dall'altro, non si pone in contrasto con altre disposizioni del medesimo testo normativo; peraltro, argomentando in senso contrario, dovrebbe ritenersi che, in contrasto con la ratio della legge, destinata a unificare i termini di decorrenza delle annate agrarie, il legislatore abbia voluto introdurre due distinti dies a quibus.
Riferimenti normativi: Legge 06/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 06/05/1982 num. 203 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)