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Sez. 3, Sentenza n. 10266 del 20/10/1997 (Rv. 509025 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO | Rapporti iniziati prima dell'annata agraria 1939 1940, o nel corso della stessa - Disciplina ex art. 2 della legge n. 203 del 1982 - Proroga - Scadenza - Termine iniziale - Criterio di individuazione - Riferimento alla data dell'11 novembre 1982 dell'annata agraria.
Stato
decisa il 1997-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509025-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - DURATA - CONTRATTI IN CORSO

L'espressione contenuta nell'art. 2 della legge 3 maggio 1982, n. 203, secondo la quale la durata prevista per i rapporti iniziati prima dell'annata agraria 1939 1940 (o nel corso della medesima) decorre "dall'entrata in vigore della presente legge" va interpretata come riferita non alla data del 6 maggio 1982 (coincidente con la formale entrata in vigore della legge "de qua": art. 63), bensì a quella, successiva, dell'11 novembre, "dies a quo" della prima annata agraria utile, tale interpretazione risultando l'unica compatibile con la lettera della citata disposizione normativa non meno che con il complessivo sistema introdotto dalla legge 203 del 1982 e con la razionalità stessa della norma positiva.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)