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Sez. 3, Sentenza n. 1295 del 06/02/1998 (Rv. 512367 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE | " Anno" o "anni" ex artt. 2 e 4 legge n. 203 del 1982) - Durata e disdetta - Decorrenza - Interpretazione - Annata agraria ex art. 39 stessa legge - Necessità - Inderogabilità - Entrata in vigore della legge (6 maggio 1982) o inizio dell'anno solare - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512367-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE

Poiché l'art. 39 legge 3 maggio 1982 n. 203, collocato tra le norme generali, dispone che l'annata agraria ha inizio l'11 novembre ".. ai fini della presente legge", tale decorrenza non può esser limitata, per esigenze di razionalità ed omogeneità, ai rapporti associativi (artt. 25, 26, 30 e 34 stessa legge), ovvero alle ipotesi in cui il legislatore ha usato detta espressione letterale (artt. 5, 42 e 47, per l'affitto) anziché quella di"anni" o "anno"; pertanto sia la durata dei contratti in corso al momento di entrata in vigore della legge 203 del 1982 (art. 2, ultimo comma), sia il termine entro il quale può esser tempestivamente disdetto il contratto (art. 4), decorrono (inderogabilmente, ai sensi dell'art. 58, primo comma) dall'11 novembre e non dal momento dell'entrata in vigore della legge - e cioè dal 6 maggio 1982 - o dall'inizio (primo gennaio) dell'anno solare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615, Preleggi art. 12, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 39, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 63, Cod. Civ. art. 1630, Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)