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Sez. L, Sentenza n. 1338 del 17/02/1999 (Rv. 523302 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Oggetto, campo di applicazione e finalità - Condizioni - Riconoscimento ai dipendenti di trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva - Regolare denuncia dei lavoratori agli istituti previdenziali - Necessità - Apprendisti - Durata contrattuale massima dell'apprendistato - Rilevanza sotto il profilo del rispetto dei trattamenti minimi.
Stato
decisa il 1999-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523302-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

La fiscalizzazione degli oneri sociali - istituto consistente in una riduzione dei contributi per malattia ed applicabile in tutto il territorio nazionale a imprese svolgenti determinate attività (imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, ecc.) con finalità di contenimento del costo del lavoro, dell'inflazione e della disoccupazione -, è riconosciuta, affinché il relativo beneficio finanziario non si traduca in un mero profitto delle imprese beneficiarie, a prescindere dal costo del lavoro in concreto sopportato e quindi in contrasto con la parità di trattamento e dei principi in tema di concorrenza, subordinatamente al riconoscimento ai dipendenti di determinati livelli minimi di trattamento (solo economico, a partire dalla legge n. 782 del 1980) desunti dalla contrattazione collettiva del settore d'appartenenza, indipendentemente dalla iscrizione dell'impresa interessata alle associazioni sindacali di categoria e alla natura privatistica dei contratti stessi, e alla regolare tempestiva denuncia agli istituti previdenziali (con trattamenti non inferiori a quelli minimi) dei lavoratori rispetto ai quali si intende computare la fiscalizzazione (cfr. art. 1, comma nono, D.L. n. 356/1985, i cui effetti sono stati convalidati dalla legge n. 11/1986, e poi art. 3 D.L. n. 328/1986, convertito in legge n. 440/1986, e art. 1, comma undicesimo, D.L. n. 536/1987, convertito in legge n. 48/1988). In tale quadro, riguardo agli apprendisti, rileva la durata massima dell'apprendistato stabilita dai contratti di categoria e il suo eventuale superamento, sotto il profilo della conseguente corresponsione di un trattamento inferiore a quello minimo e della relativa incidenza sul diritto al beneficio della fiscalizzazione (oltre che, eventualmente, sulla consistenza in genere dell'obbligazione contributiva relativa ai lavoratori in questione).

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782, Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST., Decreto Legge 22/07/1985 num. 356 art. 1 com. 9, Decreto Legge 03/07/1986 num. 328 art. 3 com. 1, Legge 31/07/1986 num. 440, Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 1 com. 11, Legge 29/02/1988 num. 48 art. 1 com. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)