Sez. L, Sentenza n. 3558 del 12/06/1982 (Rv. 421529 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AVICOLTURA - INCLUSIONE TRA LE ATTIVITÀ AGRICOLE - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AVICOLTURA - INCLUSIONE TRA LE ATTIVITÀ AGRICOLE - PRESUPPOSTI.*
Il concetto di azienda agricola di cui all'art. 2135 cod. civ. non coincide con quello accolto dall'art. 206 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 sull'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il quale considera l'allevamento del bestiame come impresa agricola soltanto se connessa alla coltivazione della terra, ed uguale concetto ribadisce l'ultimo comma dell'art. 207 dello stesso decreto per quanto riguarda le lavorazioni attinenti all'avicoltura. Ne consegue che questa può considerarsi attività agricola, ai fini assicurativi, soltanto nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto ad altre attività agricole principali, ovvero, pur avendo carattere preminente sull'economia generale dell'azienda, sia esercitata in collegamento con la coltivazione della terra. Nè diversa conclusione può trarsi dalla normativa comunitaria, giacché la Corte di giustizia della C.e.E. Con decisione 23 febbraio 1978 ha dichiarato che non è possibile ricavare dal diritto comunitario una definizione comune ad uniforme di azienda agricola, universalmente valida per l'intero settore delle Disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione agricola. (Conf 6508/81, mass nn 417357 e 417358 sulla seconda parte; (Conf 5246/79, mass n 401844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)