Sez. L, Sentenza n. 6405 del 28/05/1992 (Rv. 477416 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Decadenza - Condizioni - Successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
Per il verificarsi della decadenza dal diritto al trattamento di malattia (in misura intera per i primi dieci giorni e - subordinatamente all'esecuzione di una seconda visita di controllo - in misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni) comminata dall'art. 5, comma quattordicesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983), nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1988, è sufficiente l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita domiciliare, non essendo esclusa detta decadenza dall'effettuazione di successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)