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Sez. L, Sentenza n. 9239 del 08/11/1994 (Rv. 488422 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Decadenza dal relativo diritto - Presupposto - Ingiustificata assenza alla visita domiciliare - Successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488422-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

Per il verificarsi della decadenza dal diritto al trattamento di malattia (in misura intera per i primi giorni e - subordinatamente all'esecuzione di una seconda visita di controllo - in misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni) comminata dall'art. 5, quattordicesimo comma, D.L.12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983, è sufficiente l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita domiciliare, non essendo esclusa detta decadenza dall'effettuazione di successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 633

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)