Sez. L, Sentenza n. 9731 del 07/10/1997 (Rv. 508586 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Visita domiciliare di controllo - Effettuazione nell'ultimo giorno di malattia e oltre l'orario di lavoro normalmente osservato - Irreperibilità del lavoratore - Rilevanza ai fini della decadenza dall'indennità di malattia - Sussistenza - Successiva verifica ambulatoriale della malattia - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
La decadenza dal diritto all'indennità di malattia determinata dalla non reperibilità del lavoratore assicurato in occasione della visita domiciliare di controllo si verifica anche se questa è effettuata l'ultimo giorno della lamentata infermità e in ora successiva all'orario di lavoro generalmente praticato dall'interessato, avendo essa la funzione di accertare la giustificazione dell'assenza dal lavoro per tutto il periodo della lamentata malattia, né la decadenza è esclusa dall'accertamento della infermità attraverso successivo controllo ambulatoriale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)