Sez. L, Sentenza n. 6855 del 13/12/1982 (Rv. 424507 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ART. 4 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - TERMINE DI DECADENZA - PER I DIRITTI SPETTANTI AL LAVORATORE - ESTENSIONE A QUELLI DERIVANTI DALLE LEGGI PREVIDENZIALI - DEDUZIONE DI TALE DECADENZA - MODI E MEZZI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ART. 4 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - TERMINE DI DECADENZA - PER I DIRITTI SPETTANTI AL LAVORATORE - ESTENSIONE A QUELLI DERIVANTI DALLE LEGGI PREVIDENZIALI - DEDUZIONE DI TALE DECADENZA - MODI E MEZZI.*
L'art. 4 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (sul divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro) - il quale pone il termine di un anno, dalla cessazione dell'appalto, per l'Esercizio dei diritti spettanti ai prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di spese o servizi, nei confronti degli imprenditori appaltanti - si riferisce non solo ai diritti al trattamento economico e normativo, ma anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali, diritto che, pertanto, dev'essere anché esso esercitato, eventualmente dall'ente assicuratore, nel termine di decadenza suindicato. La deduzione di tale decadenza - che, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., non può essere rilevata d'ufficio - dev'essere svolta, dalla parte interessata, con conclusioni specifiche, formulate in modo chiaro ed inequivoco, dando essa luogo ad un'eccezione in senso stretto, la quale, secondo il nuovo rito del lavoro, deve essere proposta dal convenuto con la memoria di Costituzione in primo grado. (Conf 5574/80, mass n 409431, nella seconda parte; (Conf 3216/75, mass n. 377331 nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)