Sez. L, Sentenza n. 5006 del 20/07/1983 (Rv. 429883 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DIRITTI DEI PRESTATORI DI LAVORO NEI CONFRONTI DEGLI IMPRENDITORI APPALTANTI - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - ESTENSIONE AL DIRITTO DELL'ENTE ASSICURATORE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - DEDUZIONE DEL DECORSO DI DETTO TERMINE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DIRITTI DEI PRESTATORI DI LAVORO NEI CONFRONTI DEGLI IMPRENDITORI APPALTANTI - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - ESTENSIONE AL DIRITTO DELL'ENTE ASSICURATORE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI - DEDUZIONE DEL DECORSO DI DETTO TERMINE - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ.*
L'art. 4 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro - nell'assoggettare al termine di un anno dalla cessazione dello appalto l'Esercizio, nei confronti degli imprenditori appaltanti, dei diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti di imprese appaltatrici di opere o di servizi - si riferisce, come reso manifesto dalla ratio e dalla formulazione della norma (e, in particolare, dal rinvio che questa opera all'articolo precedente), non soltanto al trattamento economico e normativo ma anche al diritto dell'ente assicuratore di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza e d'assistenza. La deduzione dell'avvenuto decorso di detto termine annuale - che è di decadenza - configura un'eccezione in senso proprio, da proporsi nelle forme processuali proprie del rito del lavoro. (V 6855/82, mass n 424507; (V 3216/75, mass nn 377332 377331).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116, Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)