Sez. L, Sentenza n. 4663 del 09/09/1985 (Rv. 442115 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - TERMINE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SPETTANTI AI PRESTATORI DI LAVORO NEI CONFRONTI DEGLI IMPRENDITORI APPALTANTI - ESTENSIONE AI DIRITTI DERIVANTI DALLE LEGGI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - TERMINE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SPETTANTI AI PRESTATORI DI LAVORO NEI CONFRONTI DEGLI IMPRENDITORI APPALTANTI - ESTENSIONE AI DIRITTI DERIVANTI DALLE LEGGI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*
L'art. 4 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (sul divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro) - il quale pone il termine di un anno, dalla cessazione dell'appalto, per l'Esercizio dei diritti spettanti ai prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere o servizi, nei confronti degli imprenditori appaltanti - si riferisce non solo ai diritti al trattamento economico e normativo, ma anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali, diritto che, pertanto, dev'essere anch'esso esercitato, eventualmente dall'ente assicuratore, nel termine di decadenza suindicato. (Conf 5185/83, mass n 430048; (Conf 5006/83, mass n 429883; (Conf 6855/82, mass n 424507, sulla prima parte; (Conf 3216/75, mass n 377331).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)