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Sez. L, Sentenza n. 3216 del 09/10/1975 (Rv. 377331 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE - APPALTO DI OPERE E SERVIZI INTERNI DELL'AZIENDA - DIRITTI DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE - ESERCIZIO - TERMINE ANNALE DELLA CESSAZIONE DELL'APPALTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIRITTI DI NATURA PREVIDENZIALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377331-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE - APPALTO DI OPERE E SERVIZI INTERNI DELL'AZIENDA - DIRITTI DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE - ESERCIZIO - TERMINE ANNALE DELLA CESSAZIONE DELL'APPALTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIRITTI DI NATURA PREVIDENZIALE - INCLUSIONE.*

L'art 4 della legge n 1369 del 1960, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, il quale pone il termine di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'Esercizio dei diritti spettanti ai prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere o di servizi, nei confronti degli imprenditori appaltanti - si riferisce non solo ai diritti al trattamento economico e normativo, ma anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali, diritto che pertanto dev'essere esercitato, eventualmente anche dall'ente assicuratore, nel termine suddetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)