Sez. L, Sentenza n. 7200 del 17/05/2002 (Rv. 554501 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI | Usi aziendali - Formazione - Condizioni - Requisito della reiterazione spontanea - Accertamento "a posteriori" - Necessità - Atteggiamento psicologico proprio di ciascun atto costitutivo degli usi - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI
Al fine della formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali o di fatto - che, in quanto tali, si distinguono dagli usi normativi, caratterizzati dai requisiti della generalità nonché dell'"opinio iuris ac necessitatis", e sono suscettibili di inserzione automatica, come clausola d'uso, nel contratto individuale di lavoro, con idoneità a derogare soltanto in "melius" alla disciplina collettiva - rileva il mero fatto giuridico della reiterazione, nei confronti di una collettività più o meno ampia di destinatari, del comportamento considerato purché caratterizzato dal requisito della spontaneità. Detta reiterazione deve risultare " a posteriori" dalla verifica di una prassi già consolidata senza che possa aversi riguardo all'atteggiamento psicologico proprio di ciascuno degli atti che di cui si compone tale prassi, atteso che, in ogni caso, il consolidamento di una prassi manifesta di per sè, sia pure implicitamente, l'intento negoziale di regolare anche per il prosieguo gli aspetti del rapporto di lavoro cui attiene.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2078
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)