Sez. 1, Sentenza n. 4988 del 22/05/1999 (Rv. 526535 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ | Provvedimenti riguardanti la prole - Emanati in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - MODIFICABILITÀ
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di modifica delle condizioni della separazione riguardanti la prole emanati in sede di reclamo, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri delle decisorietà, in quanto non risolvono un conflitto tra genitori e figli ma gestiscono gli interessi esclusivi della prole, e della definitività, in quanto revocabili in ogni tempo (nella specie il provvedimento impugnato aveva ad oggetto la modifica del "quantum" dell'assegno di mantenimento posto a carico del genitore non affidatario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)